TSO

TSO cos’è e come richiederlo

Con il termine T.S.O. (acronimo che sta per trattamento sanitario obbligatorio), ci si riferisce al trattamento medico intrapreso senza il consenso della persona curata. Si attua per qualsiasi trattamento ritenuto necessario se un individuo non è in grado di acconsentire per mancanza di capacità.

E’ la legge legge del 23 dicembre 1978, articolo 34 a regolamentare il T.S.O. Tranne rarissime eccezioni, si verifica solo in ambito psichiatrico, attraverso il ricovero (forzato) presso i reparti di psichiatria degli ospedali pubblici.

Quando è necessario il T.S.O?

Il T.S.O. si ritiene necessario quando la persona che necessita di cure (secondo i sanitari che l’hanno visitata) le rifiuta andando contro il suo bene, oppure quando la persona viene ritenuta pericolosa per sé o per gli altri, in soggetti che manifestano minaccia di suicidio, minaccia o compimento di lesione a cose e persone, rifiuto di comunicare con conseguente isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto di acqua e cibo.

Il T.S.O. deve essere considerato come un’eventualità del tutto eccezionale, attivabile solo dopo che tutti i tentativi di ottenere un consenso del paziente siano falliti e di durata limitata nel tempo (massimo sette giorni rinnovabili, qualora sussistano ancora le condizioni, su richiesta di uno psichiatra).

Come sancito dall’articolo 32 della Costituzione, deve svolgersi nel rispetto della dignità della persona e può essere trasformato, in qualunque momento, in ricovero volontario su richiesta del paziente.

La legge stabilisce anche un’esatta procedura che deve essere seguita al fine di mettere in atto il T.S.O.

A chi va richiesto il T.S.O.?

Il trattamento sanitario obbligatorio viene disposto dal Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria del Comune di residenza o del Comune dove la persona si trova momentaneamente, dietro proposta motivata di due medici. Uno dei medici può essere il medico di famiglia, mentre il secondo, a cui è richiesta la convalida deve appartenere alla struttura pubblica (generalmente uno psichiatra della ASL).

I medici consultati devono presentare una certificazione che attesti che:

  1. la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici;
  2. gli interventi proposti vengono rifiutati;
  3. non è possibile adottare tempestive e idonee misure extraospedaliere.

I medici devono inoltre motivare la situazione concreta: non devono limitarsi a enunciare le tre condizioni né si devono usare prestampati; in pratica la proposta di TSO deve essere (anche se in breve) motivata.

Una volta valutate le certificazioni mediche, il sindaco ha 48 ore per disporre il T.S.O. con un’ordinanza, richiedendo il supporto dei vigili e dei sanitari del reparto psichiatrico. Se la persona interessata rifiuta di seguire le autorità viene prelevata con la forza, messa in ambulanza e trasferita al reparto ospedaliero. In teoria la legge fornisce il diritto alla persona di scegliere il reparto dove essere ricoverato.

L’ordinanza di T.S.O. deve essere inoltre convalidata dal Giudice Tutelare, che ha anche la facoltà di annullare il provvedimento.

Quasi mai, specialmente nelle grandi città, l’ordinanza del TSO risulta firmata dal sindaco; di solito vi è un Ufficio preposto allo svolgimento della procedura del TSO e un assessore delegato (l’assessore alla sanità; in sua assenza uno qualunque gli altri assessori), che si limita a firmare l’ordinanza.